Art. 6.
(Copertura finanziaria).
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
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2. Agli oneri previsti dal comma 1, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. A decorrere dall'anno 2011, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.